Il superbonus consiste in una detrazione del 110% in 5 anni sulle spese sostenute per chi effettuerà lavori di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole entro il 31/12/2021.
Gli interventi che danno diritto a questo superbonus sono:
- interventi di isolamento termico
- interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- interventi su edifici singoli (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- lavori di riqualificazione energetica;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- installazione di impianti fotovoltaici con limite di spesa di Euro 2.400,00 a KW e comunque entro Euro 48.000,00
Se in un’abitazione vengono eseguiti più lavori che rientrano nel superbonus, la spesa massima della quale si può usufruire è data dalla somma limite di ogni singolo intervento.
Rientrano nelle spese anche: l’acquisto dei materiali, la progettazione, le spese del tecnico, le perizie, i ponteggi, lo smaltimento rifiuti, l’IVA ed i bolli.
Tutto questo è previsto solo per costruzioni già esistenti.
Interventi antisismici
Per gli interventi sismici si rientra nel sismabonus del 110% con un limite massimo di spesa di Euro 96.000,00, basta rientrare in zone sismiche 1, 2 e 3.
Chi ne ha diritto:
- persone fisiche;
- condomini
- istituti autonomi case popolari
- cooperative di abitazione indivise
- ONLUS
Naturalmente per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo come di seguito specificati:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
- i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
- al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.
Nel caso in cui l’immobile che ha usufruito degli interventi, le quote residue del superbonus passano all’acquirente, fatto salvo accordi diversi tra le parti. In caso di successione invece, passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.
Come ottenere la detrazione
Per ottenere le detrazioni gli immobili devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche e va dimostrato tramite l’attestato di prestazione energetica effettuata da tecnico abilitato, fatta prima e post lavori.
Cedere la detrazione o sconto in fattura
Come alternativa all’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi è possibile optare per la cessione della detrazione in accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.
La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online oppure affidandosi a un intermediario abilitato.
Nel 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica;
- interventi antisismici;
- rifacimento delle facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
di conseguenza anche questa cessione deve esser comunicata tramite la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni), oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapiente, cioè non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.
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